Straniero richiede protezione internazionale ma rifiuta il trasferimento in un diverso ‘Centro di accoglienza’: illegittima la revoca delle condizioni materiali di accoglienza

Tuttavia, lo Stato può applicare una sanzione proporzionata e rispettosa della dignità dello straniero e fare ricorso ai propri poteri coercitivi per eseguire il trasferimento

Straniero richiede protezione internazionale ma rifiuta il trasferimento in un diverso ‘Centro di accoglienza’: illegittima la revoca delle condizioni materiali di accoglienza

Il rifiuto, da parte dello straniero che richiede la protezione internazionale, di essere trasferito in un altro ‘Centro di accoglienza’ non può giustificare la revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza. Tuttavia, lo Stato può applicare una sanzione proporzionata e rispettosa della dignità dello straniero e fare ricorso ai propri poteri coercitivi per eseguire il trasferimento.
Questi i principi fissati dai giudici (sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce del contenzioso che ha visto coinvolta l’Italia.
Protagonisti della vicenda sono due stranieri, padre e figlio – minorenne, all’epoca dei fatti –, i quali richiedono protezione internazionale in Italia e si ritrovano a risiedere in un ‘Centro di accoglienza’ a Milano.
Nel 2023, però, la Prefettura dispone la revoca delle condizioni materiali di accoglienza, ciò a causa del rifiuto reiterato dell’uomo di essere trasferito, insieme a suo figlio, in un altro ‘Centro di accoglienza’, anch’esso situato a Milano.
Il trasferimento era stato deciso in quanto essi occupavano un alloggio destinato a quattro persone, mentre il rifiuto era dovuto al fatto che il figlio frequentava la scuola in prossimità del ‘Centro di accoglienza’ in cui si trovavano.
Secondo lo straniero, però, il provvedimento non solo gli ha revocato le condizioni materiali di accoglienza ma lo ha anche reso non più in grado di far fronte ai bisogni vitali propri e a quelli del figlio.
A fare chiarezza sono i giudici europei, chiamati a dire se la normativa nazionale che consente la revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza a seguito del rifiuto di un trasferimento sia compatibile con la direttiva relativa all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
In premessa, i giudici constatano che, nella vicenda in esame, lo straniero non ha né abbandonato il ‘Centro di accoglienza’ né ritirato la sua domanda di protezione internazionale o rinunciato implicitamente ad essa, sicché le condizioni materiali di accoglienza non possono essere revocate o ridotte nei suoi confronti per tali motivi.
Tuttavia, la direttiva consente agli Stati membri dell’Unione Europea di applicare una sanzione in caso di grave violazione delle regole dei ‘Centri di accoglienza’. Ebbene, un rifiuto come quello in esame, qualora persista e il richiedente protezione si opponga, senza motivo legittimo, al suo trasferimento in un alloggio adeguato alla sua situazione, è tale da compromettere il sistema di accoglienza dello Stato, poiché l’alloggio in questione non può essere assegnato ad altri richiedenti protezione rispetto alla cui situazione familiare sarebbe più adatto. Di conseguenza, tale comportamento può costituire una grave violazione delle norme applicabili nel ‘Centro di accoglienza’ che ha inizialmente ospitato lo straniero e, pertanto, può determinare l’applicazione di una sanzione.
Ciò posto, le autorità nazionali devono applicare una sanzione proporzionata e rispettosa della dignità del richiedente protezione, sanzione che non può consistere, precisano i giudici europei, nel revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza né nel privare lo straniero, altrimenti, della possibilità di far fronte alle sue esigenze più elementari, come l’alloggio, il vitto o il vestiario. Ciò vale in particolare quando, come avviene nel caso specifico, i due richiedenti protezione, vale a dire un genitore singolo e suo figlio minorenne, sono persone vulnerabili. In tali circostanze, la direttiva osta ad una normativa nazionale che consente di revocare, in una situazione come quella in esame, tutte le condizioni materiali di accoglienza. Tuttavia, la direttiva non osta a che, nel rispetto del principio di proporzionalità nonché dei diritti fondamentali e della dignità del richiedente protezione, le autorità nazionali utilizzino i poteri coercitivi loro conferiti dal diritto nazionale per procedere all’esecuzione del trasferimento di tale persona in un altro ‘Centro di accoglienza’.

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