Lavoratore si rifiuta di prendere servizio nella nuova sede: legittima la multa
Legittimo, secondo i giudici, parlare di condotta catalogabile come insubordinazione
Legittima la sanzione per il dipendente che si rifiuta di prendere servizio nella nuova sede a lui assegnata. Logico, a fronte di tale condotta, parlare di insubordinazione.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 25519 del 17 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in un Liceo nel Lazio.
Nella vicenda in esame il lavoratore è stato sanzionato a livello disciplinare con una multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, irrogata dal dirigente scolastico.
Inutili le obiezioni sollevate dal lavoratore, obiezioni respinte non solo dai giudici di merito ma anche dai magistrati di Cassazione.
Da un lato, viene difatti chiarito, in terzo grado, che il dirigente scolastico ha competenza per l’irrogazione della sanzione disciplinare della multa, essendo, questa, una sanzione intermedia tra il rimprovero verbale e la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, rientrando pertanto nelle infrazioni di minore gravità.
Su questo fronte i giudici richiamano il contratto nazionale per la scuola, contratto secondo cui il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico. Pertanto, ragionando sulla vicenda verificatasi nel Liceo del Lazio, la sanzione della multa è stata correttamente irrogata dal dirigente scolastico, essendo intermedia tra il rimprovero verbale e la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.
Irrilevante, precisano i giudici, la mancata affissione del codice disciplinare, poiché esso è risultato essere stato pubblicato sul sito web dell’istituto scolastico.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici catalogano il rifiuto del dipendente ad ottemperare all’ordine impartito dall’amministrazione di prendere servizio presso un altro plesso quale atto di insubordinazione. Anche perché l’obbligo datoriale di adeguare le strutture scolastiche a condizioni di salubrità non è assoluto, salva la sussistenza di illeciti di natura penale o amministrativa. E, a tale proposito, va precisato, secondo i giudici, che la situazione di criticità degli ambienti lavorativi può dar luogo a responsabilità datoriale a prescindere dalla sussistenza o meno di illeciti penali o amministrativi nella misura in cui il dipendente alleghi e dimostri, cosa non avvenuta nel caso in esame, eventuali ricadute sulla sua salute derivanti dall’ambiente di lavoro.