Scappellotti e rimbrotti agli alunni: maestra condannata

Impossibile, secondo i giudici, parlare di mero abuso dei mezzi di correzione. Valorizzate, a tal proposito, la marginalità e la minima consistenza degli errori e dei comportamenti dei minori, riconducibili ad ordinarie distrazioni o irrequietezze di bambini di 7 anni, e ciò rende evidente la sproporzione della reazione della insegnante, reazione consistita in scappellotti e offese

Scappellotti e rimbrotti agli alunni: maestra condannata

Scappellotti e rimbrotti ai danni degli alunni sono catalogabili come maltrattamenti in piena regola. Questo il punto fermo fissato dai magistrati (sentenza numero 3732 del 29 gennaio 2026 della Cassazione), i quali hanno reso definitiva la condanna di una maestra di scuola elementare in Puglia.
A dare il ‘la’ alle indagini – che porteranno poi al processo penale – sono i comportamenti di alcuni alunni, comportamenti che insospettiscono i genitori, i quali richiamano l’attenzione non solo dei vertici scolastici ma anche delle forze dell’ordine. Inevitabile, a quel punto, il ricorso a videocamere occulte, che consentono di portare alla luce diversi episodi, non esattamente da ‘metodo Montessori’, verificatisi in classe.
Inevitabile, quindi, lo strascico giudiziario, che vede una maestra condannata, sia in primo che in secondo grado, proprio grazie alle riprese video, per i maltrattamenti commessi ai danni di alcuni alunni della sua classe.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende la maestra prova a ridimensionare i fatti, richiamando i singoli episodi e presentandoli come frutto di mero abuso dei mezzi di correzione, senza, cioè, alcun intento di mettere paura agli alunni. Secondo il legale, quindi, manca l’abitualità delle condotte, trattandosi di singoli episodi estemporanei; manca l’effettività del disagio patito dai minori, non emergendo in loro dai filmati tracce di disagio o di sofferenza, neppure momentanea; manca l’elemento soggettivo del reato.
Per i magistrati di Cassazione, però, la versione ‘buonista’ proposta dalla difesa è assolutamente priva di fondamento. In sostanza, vi è l’impossibilità di ridimensionare la gravità delle condotte tenute in classe dalla maestra, non trattandosi di estemporaneo abuso dei mezzi di correzione, ma di condotte connotate da violenza fisica o psicologica, che, per quanto blanda o minima, non rientra tra i mezzi di correzione consentiti.
Entrando nei dettagli, va respinta, secondo i giudici di Cassazione, la lettura difensiva riduttiva degli episodi ripresi dai filmati, perché, al contrario, vanno valorizzate la marginalità e la minima consistenza degli errori e dei comportamenti dei minori, riconducibili ad ordinarie distrazioni o irrequietezze di bambini di 7 anni, e ciò rende evidente la sproporzione della reazione della insegnante, reazione consistita in scappellotti e offese.
Per quanto concerne, poi, l’assenza di reazioni dei minori, essa va catalogata, secondo i giudici, come un atteggiamento di rassegnazione o assuefazione, connesso alla condizione di soggezione e soccombenza psicologica rispetto alla maestra.
In particolare, va giustamente attribuito rilievo alla frequenza con cui l’insegnante era solita colpire alla testa i minori, asseritamente per correggerne gli errori, accompagnando talvolta il gesto con espressioni offensive (“baccalà” o “ti faccio nuovo nuovo di botte”). Tali fatti, derubricati dalla difesa a semplici scappellotti, privi di qualsiasi connotazione violenta o umiliante, anzi, all’opposto, espressivi di un metodo educativo positivamente valutato e apprezzato dai genitori dei minori, non possono essere invece sottovalutati, secondo i giudici, valorizzando: in primo luogo, la tenera età dei minori; in secondo luogo, la frequenza e lo stretto arco temporale in cui si sono verificati gli episodi esaminati, ripetuti anche a breve distanza l’uno dall’altro, ritenuti indicativi di un modus operandi abituale dell’insegnante; in terzo luogo, il contesto e, in particolare, la composizione della classe, costituita da un numero minimo di alunni, collocati in banchi posti ‘a ferro di cavallo’, in modo da consentire all’insegnante il completo controllo e, al contempo, agli alunni di avere una visuale completa di quanto accadeva in classe, sicché l’assenza di reazione dei compagni di classe più che attestare l’assenza di disagio o turbamento, come sostenuto dalla difesa, è da ritenere indicativa di assuefazione a fronte di comportamenti ripetuti dell’insegnante, erroneamente ritenuti innocui e correttivi, specie in assenza di eccessi di vivacità o di incontrollabilità delle reazioni dei minori problematici.
Evidente, quindi, sempre secondo i giudici, la non riconducibilità delle condotte in esame all’ipotesi dell’abuso di mezzi di correzione, ciò per incompatibilità di condotte aggressive con il potere correttivo e il metodo educativo.
Utile, a tale proposito, il richiamo al principio secondo cui l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito, atteso che l’abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate, mentre l’uso sistematico della violenza quale metodo di trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti. Difatti, esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo – che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore – lì dove l’abuso dei mezzi di correzione presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, la valutazione dei fatti deve essere fondata sulla tenera età degli alunni per i quali il maestro è un punto di riferimento e rappresenta il modello educativo, ritenuto, per la loro immaturità, non contestabile né contrastabile, specie se, come nel caso specifico, condiviso dalle famiglie, sicché il conseguente avvilimento psicologico e umiliante può essere assorbito e introitato e non necessariamente manifestato. E, a tale proposito, la difesa sembra trascurare, annotano i giudici, che il reato di maltrattamenti è reato di condotta e non di evento e che ai fini della sua configurabilità è sufficiente che il comportamento sia idoneo a ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, ma non che tale situazione emotiva si realizzi e si manifesti, non potendo affidarsi alla diversa sensibilità o capacità di resistenza della vittima la percezione della offensività delle condotte. Perciò, ove si ritenesse che i maltrattamenti integrino il reato di maltrattamenti solo in presenza della soggettiva percezione della loro offensività, si introdurrebbe un parametro confliggente con il principio di tipicità dell’illecito penale e, peraltro, si farebbe dipendere la configurabilità del reato da un elemento estraneo alla condotta dell’autore del reato.
Non a caso, integrano il delitto di maltrattamenti le condotte obiettivamente maltrattanti, siccome connotate da sistematica violenza fisica o psicologica, poste in essere da un’insegnante di scuola dell’infanzia nei confronti di bambini affidati alle sue cure, anche nel caso in cui questi, in ragione del loro insufficiente grado di maturità psichica, non le percepiscano come lesive della personalità e non manifestino reazioni sintomatiche da stress post-traumatico. E, tornando alla vicenda in esame, va dato atto di segnali di disagio esternati dai minori sentiti in sede di indagini difensive, evidenziando la reazione di insofferenza e di impazienza manifestata sino ad una liberatoria accondiscendenza pur di sottrarsi alle domande incalzanti dell’interlocutore.
Andando ancora più nel dettaglio, quanto all’episodio in cui risulta coinvolto un minore affetto da autismo, pur dando atto della dichiarazione liberatoria della madre del minore circa la caduta volontaria del bambino, va valorizzato il gesto istintivo di protezione del bambino, nel portarsi la mano al capo, precedente all’intervento della maestra, protezione dimostrativa della previsione del gesto violento della maestra.

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