In crisi per i molteplici finanziamenti: sì al ‘piano del consumatore’ se non ne è stato valutato il merito creditizio
Evidenti le colpe del debitore, che però sono rese meno gravi delle omissioni dei creditori
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno