Immobile in comodato: proprietario risarcito per la tardiva restituzione
Accolta la richiesta avanzata da un uomo nei confronti della sorella
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno