Eccesso di velocità: possibile prendere tempo prima di comunicare i dati del conducente

Decisivo però un dettaglio: la mancata comunicazione dei dati del conducente è giustificata se connessa alla pendenza del procedimento di opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione al ‘Codice della strada’

Eccesso di velocità: possibile prendere tempo prima di comunicare i dati del conducente

Veicolo beccato a violare il limite di velocità: se il proprietario impugna il verbale, non può essere sanzionato per non avere ancora comunicato i dati della persona alla guida del veicolo.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 32988 del 17 dicembre 2025 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, sancito la vittoria definitiva per un uomo, proprietario di un mezzo, destinatario della multa dovuta alla registrazione del superamento del limite di velocità da parte della vettura.
Scenario della vicenda è la provincia di Salerno. In quel territorio, difatti, viene registrato l’eccesso di velocità di una vettura. Multa inevitabile per il proprietario del mezzo, non essendo stato possibile identificare il conducente. A seguire, poi, gli arriva anche la beffa di una ulteriore sanzione pecuniaria – per una cifra pari a 301 euro e 62 centesimi – per non avere comunicato per tempo, cioè entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, i dati della persona alla guida.
Il proprietario del mezzo deduce di avere ottemperato all’intimazione, comunicando tempestivamente, in ossequio alla circolare ministeriale del 2011, il giustificato motivo della mancata indicazione dei dati del conducente, rappresentato dal fatto di avere impugnato il verbale, presupposto di contestazione dell’infrazione al ‘Codice della strada’, innanzi al competente Giudice di pace, ai fini dell’annullamento. Per i giudici di merito, però, l’obiezione sollevata dal proprietario del veicolo è priva di fondamento. In particolare, il giudice del Tribunale spiega che la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al ‘Codice della strada’ non sospendeva o interrompeva in alcun modo il termine perentorio per la comunicazione dei dati del conducente, soprattutto perché la normativa individua la definitività della contestazione (a sua volta possibile nel caso in cui fossero stati definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) come dies a quo solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore da parte dell’organo di polizia che procedeva all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e non anche da parte del soggetto intimato (proprietario del veicolo od obbligato in solido) all’organo accertatore.
In sostanza, per il giudice del Tribunale non è possibile perciò assumere che la proposizione dell’impugnazione valesse in questa vicenda come contestazione dell’infrazione.
Per i magistrati di Cassazione, però, il ragionamento seguito in Tribunale non è condivisibile. Ciò perché, in materia di illeciti stradali, la violazione consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo, prima di allora, alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il soggetto che impugna il verbale, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per il soggetto sanzionato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze previste dalla norma, ossia la comunicazione dei dati del conducente, mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente.
Tornando alla vicenda in esame, è evidente, sanciscono i giudici di Cassazione accogliendo le obiezioni sollevate dal soggetto multato, l’errore compiuto in Tribunale, laddove non si è tenuto conto che la mancata comunicazione dei dati del conducente era stata giustificata proprio dalla pendenza del procedimento di opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione – eccesso di velocità – al ‘Codice della strada’, procedimento conclusosi, peraltro, favorevolmente, almeno in primo grado, al soggetto multato.
Tirando le somme, è nullo il verbale relativo alla omessa comunicazione tempestiva dei dati del conducente, chiosano i magistrati di Cassazione.

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