Conduttore sfrattato se l’accordo di locazione è solo verbale
Il conduttore deve riconsegnare l’immobile al legittimo proprietario, ma non può pretendere la restituzione di quanto versato per il godimento del bene

Impossibile considerare valida la locazione verbale di un immobile. Ciò perché, precisano i giudici (sentenza del 21 marzo 2025 del Tribunale di Nola), un tale accordo è in palese contrasto con quella disposizione di legge che la forma scritta per la stipula dei contratti di locazione. Questi i punti fermi ricavabili a chiusura del contenzioso sorto nella zona di Napoli. A fronte del quadro probatorio, è stato decretato il rilascio dell’immobile concesso in locazione in base ad un patto esclusivamente verbale, e, quindi, non valido. Di conseguenza, il conduttore deve riconsegnare l’immobile al legittimo proprietario, ma non può pretendere la restituzione di quanto versato per il godimento del bene. In sostanza, sebbene i canoni siano stati versato in base ad un patto nullo, il conduttore ormai sfrattato non può pretenderne la restituzione, altrimenti si concretizzerebbe, precisano i giudici, un inaccettabile arricchimento in suo favore e in danno del locatore. Per quanto concerne, poi, l’azione giudiziale necessaria per rientrare in possesso di un immobile concesso in locazione con un accordo nullo, essa va qualificata come un’azione personale di restituzione, e, quindi, il locatore non deve dimostrare di essere, necessariamente, il proprietario dell’immobile. Invece, egli deve esclusivamente comprovare l’inesistenza di un titolo valido che giustifichi la concessa detenzione dell’immobile o il venir meno del titolo in un momento successivo alla consegna.