Colpevole di maltrattamenti la donna che istiga il compagno ad essere duro coi figli

Irrilevante, secondo i giudici, il fatto che, all’epoca, non ci fosse convivenza sotto lo stesso tetto tra la donna e il nucleo familiare del compagno

Colpevole di maltrattamenti la donna che istiga il compagno ad essere duro coi figli

Colpevole di maltrattamenti in famiglia la donna che istiga il compagno ad utilizzare in casa il pugno duro coi figli. Irrilevante il fatto che, all’epoca, non ci fosse convivenza sotto lo stesso tetto tra la donna e il nucleo familiare del compagno.
Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 33538 del 10 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da una triste vicenda svoltasi in Trentino Alto Adige.
Da incubo, come appurato dalle forze dell’ordine, il vissuto quotidiano di due ragazzini, vittime di maltrattamenti e vessazioni, sia a livello fisico che psicologico, per opera del padre vedovo, istigato, ecco il dettaglio importante, dalla nuova compagna.
Inevitabile la condanna, secondo i giudici di merito, non solo per l’uomo ma anche per la donna, entrambi ritenuti colpevoli di maltrattamenti in famiglia.
In particolare, la donna è punita in Appello, come già in Tribunale, con sei anni ed otto mesi di reclusione, alla luce dei maltrattamenti e delle lesioni personali in danno, per quattro lunghissimi anni, dei due figli minorenni del suo compagno.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende la donna prova a ridimensionare i fatti, osservando, in particolare, che molti degli episodi denunciati dai due ragazzini sono avvenuti quando la donna non conviveva col compagno. Impossibile, quindi, secondo la difesa, parlare di maltrattamenti in famiglia.
Per i magistrati di Cassazione, però, la visione proposta dal legale che difende la donna non è assolutamente accettabile. Accertati i soprusi, fisici e morali, subiti dai due ragazzini – non solo picchiati, ma anche costretti a non frequentare i nonni e gli amici e a non svolgere attività sportive –, in merito alla dedotta, dalla difesa, carenza della convivenza e del carattere abituale delle condotte violente, deve osservarsi, secondo i magistrati, che, anche con riferimento ai fatti antecedenti alla convivenza tra l’uomo e la donna, è irrilevante che quest’ultima non vivesse ancora sotto lo stesso tetto con i due figli del compagno. Soprattutto perché, essendo stata descritta, la donna, come l’istigatrice dei maltrattamenti posti in essere dal compagno, ancora prima dell’inizio della sua convivenza con i minori, è sufficiente che l’elemento della convivenza ricorra solo nei confronti del padre, autore materiale delle condotte, sanciscono i magistrati di Cassazione.
In sostanza, una volta accertato che le condotte maltrattanti erano poste in essere dall’uomo per obbedire pedissequamente alle richieste ed alle sollecitazioni provenienti dalla compagna per pretesi intenti educativi, valutati ora come palesemente inappropriati ed incompatibili con un qualunque ragionevole metodo pedagogico, come impedire loro di andare al bagno o di usare la luce o come percuoterli fisicamente senza una ragione, il legame familiare che costituisce il presupposto del reato di maltrattamenti in famiglia risulta comunque concreto ed è ascrivibile alla donna a titolo di concorso nel reato, anche prima dell’inizio della sua convivenza con i due minori vittime dei maltrattamenti.
In ordine, poi, alla presunta incoerenza con il fatto che l’uomo era solito utilizzare metodi violenti anche nei confronti della stessa compagna, tale circostanza non è in contraddizione con il comportamento dell’uomo, disposto ad assecondare la compagna nel dare esecuzione alle richieste di punizione dei figli, al fine di cementare la loro relazione.

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