Assente ingiustificato alla mediazione: deve sobbarcarsi le relative spese
Confermata la condanna per la parte che, senza alcuna ragione, non si è presentata alla procedura
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno