Tamponamento tra due automobili: possibile escludere la presunzione di pari colpa
La situazione in cui vengono a trovarsi i veicoli in movimento, sebbene lentissimo, non è assimilabile a quella dei veicoli incolonnati in sosta, la cui marcia è per definizione sospesa
‘Codice della strada’ alla mano, il conducente di un veicolo dev’essere in grado di garantirne in ogni caso l’arresto tempestivo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto d’inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa prevista di regola dal Codice Civile, il conducente resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Ciò detto, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita, appunto, la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e, solamente nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Questo il quadro tracciato dai giudici (ordinanza numero 22698 del 5 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un sinistro verificatosi nel maggio del 2013 lungo l’autostrada ‘A3’.
Per fare chiarezza, viene poi precisato che la situazione in cui vengono a trovarsi i veicoli in movimento, sebbene lentissimo, non è assimilabile a quella dei veicoli incolonnati in sosta, la cui marcia è per definizione sospesa, sicché non vi è ragione per escludere, per i conducenti dei primi, l’obbligo di osservare la regola di cautela in materia di distanza di sicurezza tra veicoli, giustificata dal fatto stesso di manovrare il veicolo che procede nella circolazione, e cui consegue, in caso di tamponamento a catena, la pari presunzione di colpa per i conducenti dei veicoli tamponante e tamponato.