Sigarette con filtro e sostanze nocive emesse: necessario l’accesso alla normativa
Per i giudici è sacrosanta la possibilità di verificare se le sigarette fabbricate e immesse sul mercato rispettino i livelli di emissioni fissati dalla direttiva europea, alla luce dei metodi di misurazione prescritti dalle norme ‘ISO’ cui rinvia tale direttiva
Sostanze nocive emesse dalle sigarette con filtro: se una direttiva dell’Unione Europea volta a tutelare la salute umana rinvia a norme internazionali, una persona deve poterle consultare.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 21 aprile 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce del contenzioso sorto in Belgio.
Chiara la dinamica della vicenda. Nel 2018, nei Paesi Bassi la ‘Fondazione per la prevenzione del tabagismo giovanile’ ha chiesto all’’Autorità dei Paesi Bassi per il controllo dei prodotti alimentari e dei prodotti di consumo’ di provvedere affinché le sigarette con filtro nei Paesi Bassi rispettino i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio, livelli fissati in una direttiva dell’Unione Europea.
Poiché l’Autorità ha respinto tale domanda, la questione è stata sottoposta ai giudici dei Paesi Bassi, i quali, nel 2020, hanno chiesto lumi alla Corte di giustizia europea, che ha fornito risposte con una sentenza del febbraio 2022.
A seguito di tale sentenza, il Tribunale di Rotterdam ha dichiarato che le norme ‘ISO’ cui rinvia il diritto dei Paesi Bassi non sono opponibili alla ‘Fondazione’ e che il metodo di misurazione dei livelli di emissioni descritto in tali norme non è conforme alla direttiva europea. Tale metodo, sebbene il legislatore dell’Unione Europea vi abbia fatto riferimento, non terrebbe infatti sufficientemente conto della circostanza che una parte del filtro della sigaretta viene ostruita dal fumatore quando questa viene utilizzata conformemente all’uso previsto.
Tale decisione del Tribunale di Rotterdam è stata oggetto di un ricorso in appello, che ha poi portato all’attenzione dei giudici europei ulteriori questioni pregiudiziali. In particolare, viene chiesto se l’esito giudiziario sia giustificato quando la persona che intenda far verificare se le sigarette immesse sul mercato rispettino le norme applicabili abbia avuto accesso alle norme ‘ISO’.
Per i giudici europei non ci sono dubbi: la Fondazione, il cui scopo sembra rientrare nell’ambito dell’obiettivo di tutela della salute umana perseguito dalla direttiva, deve avere la possibilità di verificare se le sigarette fabbricate e immesse sul mercato rispettino i livelli di emissioni fissati dalla direttiva, alla luce dei metodi di misurazione prescritti dalle norme ‘ISO’ cui rinvia tale direttiva. Tale ente deve quindi, nel rispetto del principio dello Stato di diritto, beneficiare di un libero accesso alle summenzionate norme. Ciò significa che tale accesso deve essere generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio.
Inoltre, nei limiti in cui il legislatore dell’Unione Europea stabilisce obblighi in relazione a norme internazionali e mira a tutelare interessi quali la salute umana, spetta all’Unione Europea sostenere i costi connessi all’attuazione del libero accesso alla versione ufficiale ed autentica di tali norme. Ciò riguarda in particolare il caso in cui tali norme siano protette da diritti di proprietà intellettuale.
Tornando alla specifica vicenda, i giudici europei constatano, a tale riguardo, che tutte le parti hanno avuto accesso al contenuto della versione ufficiale ed autentica delle norme ‘ISO’ cui fa riferimento la direttiva europea.
Ciò premesso, la Fondazione non può, quindi, invocare metodi di misurazione diversi da quelli prescritti da tali norme ‘ISO’, anche se queste non sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, al fine di ottenere il ritiro dal mercato delle sigarette con filtro.