Case lambite da un incendio: solo encomio per l’intervento di due agenti
Impossibile riconoscere la promozione per meriti straordinari. Confermata la posizione del Ministero dell’Interno

Solo encomio, ma niente promozione, per due agenti di Polizia che, oltre tredici anni fa, si adoperarono, con sprezzo del pericolo, per aiutare numerosi cittadini le cui abitazioni erano minacciate da un incendio propagatosi da un esercizio commerciale ubicato nello stesso immobile. Questa la posizione assunta anche dai giudici (sentenza numero 6002 del 9 luglio 2025 del Consiglio di Stato), i quali hanno confermato, in sostanza, quanto deciso dal Ministero dell’Interno.
Per i magistrati amministrativi, difatti, nella Polizia di Stato la promozione per meriti straordinari, in quanto derogatoria dai normali metodi di progressione in carriera e di accesso a qualifiche superiori, va interpretata restrittivamente e si fonda su comportamenti che travalicano i confini dell’ordinaria attività di istituto, la cui valutazione è, comunque, connotata da ampi margini di discrezionalità.
Detto più chiaramente: nella Polizia di Stato la promozione per meriti straordinari si fonda sulla circostanza dell’eccezionalità, per cui sia superata l’usuale e ontologica esposizione al pericolo e che sia dimostrato un valore straordinario, diverso da quello ordinario di esporsi a rischi per salvaguardare quel fondamentale bene della vita sociale che è la sicurezza dei cittadini, comprensiva della percezione della stessa quale indice di buona vivibilità.
Ragionando in questa ottica, quindi, nella vicenda in esame è sufficiente il conferimento dell’encomio ai due agenti di Polizia, in quanto la loro – pur meritoria – attività di allerta dei Vigili del Fuoco, nel contempo adoperandosi per ottenere lo sgombero dei luoghi messi in pericolo dall’incendio, si è risolta in una mera azione di convincimento, con conseguente accompagnamento all’esterno delle persone coinvolte, che non risultano, ad esempio, essere state portate fisicamente in braccio in condizioni di per sé già proibitive a fini di celere evacuazione. Son mancati, in sostanza, elementi aggiuntivi tali da evidenziare le difficoltà ulteriori rispetto a quelle di contesto, costituito dall’effettuazione di un (doveroso) intervento di soccorso pubblico a fronte dell’incendio di un immobile, cioè difficoltà che comportassero il superamento della linea di confine tra coraggio intrinseco al servizio svolto e eccezionalità del coraggio stesso tale da rendere inadeguata la ricompensa dell’encomio.
Niente promozione, quindi, per i due agenti, che, è bene ricordarlo comunque, all’epoca si sono attivati, nelle more dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, per assicurare lo sgombero delle abitazioni, interloquendo con i residenti al fine di superarne il comprensibile stato confusionale e di smarrimento e accompagnandoli in un luogo sicuro, all’esterno delle case, e, in conseguenza dell’attività svolta, si sono poi ritrovati al locale ‘Pronto Soccorso’ con dispnea per intossicazione da fumi e contusioni varie, con prescrizione limitata a dieci giorni di riposo con terapie farmacologiche analgesiche.