Ambiente familiare inidoneo: possibile l’affidamento eterofamiliare

Il provvedimento che dispone l’affidamento deve indicarne il periodo di prevedibile durata e l’eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un’attuale e positiva situazione di affidamento eterofamiliare

Ambiente familiare inidoneo: possibile l’affidamento eterofamiliare

La situazione che giustifica l’affidamento eterofamiliare è la mancanza di un ambiente familiare idoneo, mancanza che però è considerata temporanea e superabile proprio con l’affidamento. Pertanto, il provvedimento che dispone l’affidamento deve indicarne il periodo di prevedibile durata e l’eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un’attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 23759 del 22 luglio 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, posto in discussione il provvedimento con cui è stato deciso l’affidamento di una minore ad un Comune, con collocamento presso la madre e con incarico ai ‘Servizi sociali’ di monitorare la situazione del nucleo familiare.
In sostanza, la misura dell’affidamento eterofamiliare si connota specificamente per la sua temporaneità, e, pertanto, il provvedimento di affidamento deve affrontare il profilo nevralgico della durata, indicando il periodo di presumibile estensione temporale dell’affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine.
Elemento fondamentale, quindi, è la natura necessariamente temporanea dell’affidamento, con conseguente individuazione della sua durata in rapporto al complesso degli interventi ritenuti necessari per il recupero della famiglia d’origine del minore. Ciò è in palese contraddizione con una virtuale stabilizzazione di tale tipo di affidamento, che, come detto, è misura di per sé precaria, a tempo determinato, proiettata verso il recupero della famiglia d’origine.
In generale, fra i diritti riconosciuti al minore dalla ‘Convenzione sui diritti del fanciullo’, firmata a New York il 20 novembre 1989, sono ricompresi anche il diritto del minore alla famiglia, a non essere separato dai propri genitori, il diritto ad intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che la separazione o l’interruzione (temporanea) dei rapporti non si riveli necessaria nell’interesse preminente del minore, laddove, per esempio, si registrino casi di maltrattamento, di abuso o di abbandono. Di conseguenza, se non vi è un concreto pregiudizio, l’autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli.
Il principio cardine cui si ispira l’istituto dell’affidamento familiare dei minori, in quanto limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori, è quello di garantire il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine. L’affidamento familiare, in particolare, è istituto inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinate da malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente possono ostacolare la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio. Di conseguenza, è destinato a rimuovere queste situazioni di difficoltà e disagio familiare connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale e si pone in funzione strumentale alla tutela, riconosciuta con carattere prioritario dall’ordinamento, del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il provvedimento di affidamento familiare, ove disposto giudizialmente, deve indicare specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Esso deve altresì indicare il ‘Servizio sociale’ locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice che ha disposto la misura di ogni evento di particolare importanza, illustrando, inoltre, con relazioni periodiche semestrali, l’andamento del programma di assistenza, la sua presumibile ulteriore durata e l’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
Quanto al profilo nevralgico della durata, trattandosi di una misura che si connota specificamente per la sua temporaneità, il provvedimento di affidamento deve indicare il periodo di presumibile estensione temporale dell’affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine.
Alla temporaneità dell’affidamento familiare consegue che esso cessi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore. Tuttavia, trascorso il periodo di durata previsto, quando non sia stato dichiarato cessato l’affidamento per le anzidette ragioni, il giudice tutelare, sentiti il ‘Servizio sociale’ locale interessato ed il minore, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
Il giudice perciò deve stabilire la durata dell’affidamento, che non può essere sine die, e deve disporre, se del caso, la proroga motivata, anch’essa temporalmente circoscritta, e valutare la ricorrenza di una causa di cessazione della misura per il venir meno della situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine ovvero, qualora ciò non sia possibile perché le condizioni familiari che avevano reso opportuna la misura non sono migliorate o mutate e non consentono di reintrodurre il minore nella famiglia di origine, ascoltare il minore e sollecitare, se necessario, l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
A fronte di tale quadro, va messo in discussione, alla luce della vicenda in esame, il collocamento extrafamiliare, poiché disposto alla luce di una involuzione della minore, collocata in comunità per tutelarla dalla invasione destrutturante delle istanze genitoriali e per consentirle la possibilità di recuperare la spontaneità del vivere e i suoi diritti affettivi, nonché di accedere ad entrambe le figure genitoriali supportata da figure professionali, senza interferenze.
Necessario, invece, esaminare il rapporto fra genitori e figlia (piuttosto che quello fra la madre e i ‘Servizi sociali’) ponendo attenzione a fatti concreti caratterizzanti le relazioni della bambina con i genitori, accertando e descrivendo comportamenti specifici e tangibili di gravità tale da comportare, quanto meno, un rischio di pregiudizio per il benessere della minore e la necessità di un intervento finalizzato al recupero della famiglia d’origine. Non sufficiente ad una simile verifica il mero riferimento alle forti criticità materne, a suoi comportamenti disfunzionali ed alla scarsa collaborazione della donna con i ‘Servizi sociali’, ove si consideri che le misure ablative o limitative della responsabilità genitoriale – costituendo misura eccezionale cui è possibile ricorrere non già per consentire al minore di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici – sono consentite solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, del pregiudizio arrecato al minore, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale nocumento per il figlio.

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